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  • SS. 163 Ordinanza ANAS per il 2010

    SS. 163 Ordinanza ANAS per il 2010
    L’ Ordinanza Anas n° 23/2010 del 26/01/2010 per la stagione turistica 2010 ha emanato alcune limitazioni riguardanti l’accesso in Costiera Amalfitana attraverso la statale 163.
    E’ vietato, pertanto, il transito degli autobus turistici superiori a mt. 4 di altezza e di mt. 10,36 di lunghezza, a decorrere dal 28.01.2010 e fino al 30/11/2010..
    Per una migliore lettura si trascrive di seguito il testo dell’ ordinanza sopra innanzi richiamata.
    Vi ricordiamo, che per eventuali e successive modificazioni ed integrazioni non pubblicate sul sito BUS-PASS per mancanza di puntuali informazioni da parte dell’ Anas o di altri Enti, la Amalfi Mobilità Surl non ha alcuna responsabilità di qualsiasi tipo.
    La competenza rimane unicamente dell’Anas - Compartimento della Viabilità della Campania – Napoli - telefono 081/7356111 -Fax 081/621411, a cui si suggerisce di rivolgersi per ogni utile aggiornamento.
    ORDINANZA N° 23/2010
    IL CAPO COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA CAMPANIA
    ——————————OMISSIS——————————–
    ORDINA
    a decorrere dal 28 Gennaio 2010 e fino al 30/11/2010 è vigente la seguente disciplina del traffico lungo la S.S.163 “Amalfitana” dal Km. 10 + 195, in tenimento del Comune di Positano, al Km. 49+600 (bivio per Raito) in tenimento del Comune di Vietri sul Mare, ad eccezione del tratto insistente nel centro urbano di Maiori:
    1. E’ vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, degli autobus turistici superiori a mt. 4,00 di altezza e superiore a mt. 10,36 di lunghezza;
    2. E’ vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 6,30 alle ore 24,00:
    - dei camper e caravan indipendentemente dalle loro dimensioni;
    - degli autoveicoli trainanti roulotte o rimorchi;
    3. E’ vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 5,00 alle ore 24,00 degli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 120 ql. Il transito è pertanto consentito nella direzione Positano/Vietri dalle ore 24,00 alle ore 5,00. Nel periodo dal 01/07 al 31/08 il transito è consentito nella direzione Positano/Vietri dalle ore 2,00 alle ore 5,00;
    4. E’ vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia;
    - degli autotreni, autoarticolati, ed autosnodati;
    5. E’ vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, degli autobus turistici indipendentemente dalle loro dimensioni, nei giorni di Pasqua, Pasquetta, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 1 e 2/11, eccetto per i soli autobus già presenti e in sola uscita dalla Costiera Amalfitana direzione Positano/Vietri, in possesso di deroga concessa dal Comune che ha rilasciato licenza di trasporto, se trattasi di bus di proprietà di persone fisiche/giuridiche residenti nei comuni della Costiera Amalfitana, o di autorizzazione rilasciata dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni in cui risedono le strutture Alberghiere Turistiche ricettive, per gli autobus diretti a dette strutture ;
    6. Il limite massimo di velocità di 50 Km/h ed il divieto di sorpasso per l’intera statale se non diversamente disposto dai Comuni nei tratti Urbani;
    7. E’ reso obbligatorio il senso unico di marcia in direzione Positano/Vietri sul Mare dalle ore 7,30 alle ore 24,00 per gli autobus di dimensioni inferiori a quelle indicate al punto 1 (e precisamente di altezza non superiore a mt. 4,00 e di lunghezza non superiore a mt. 10,36);
    8. E’ consentito dalle ore 13,30 alle ore 17,00, il transito agli autocarri di peso superiore o uguale a 75 q. ed inferiore o uguale a 120 q. adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi, con senso obbligatorio di marcia Positano/Vietri sul Mare;
    9. Gli autocarri ed autobus di linea o turistici, nel transitare lungo la Statale nelle ore e nei sensi di marcia consentiti, devono obbligatoriamente distanziarsi tra loro di almeno 50 metri;
    10. Dal 01 Aprile al 30 Settembre 2010 è sospesa lungo l’intera S.S.163 “Amalfitana”, l’esecuzione di ogni genere di lavoro tranne che per i casi di comprovata urgenza, i cui interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Anas Spa.
    11. E’ vietato lo scarico e carico di merci lungo la Statale 163 dalle ore 7,30 alle ore 14,00.
    12. Dai divieti ed obblighi sopra indicati sono esclusi:
    a) gli autobus in servizio pubblico di linea;
    b) gli autobus turistici di altezza non superiore a mt. 4 e lunghezza inferiore o uguale a mt. 12,00 diretti alle strutture Alberghiere Turistiche ricettive di Cetara, Maiori, e Minori nelle direzioni di marcia Vietri/Minori e Minori/Vietri nella fascia oraria Antimeridiano 09,00 -12,00 Pomeridiana 17,00 -19,00 escluso festivi e prefestivi.Detti transiti verranno autorizzati dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni in cui risedono dette strutture Alberghiere Turistiche ricettive. Gli autobus turistici suddetti avranno sosta negli stalli opportunamente predisposti dal Comune di Maiori in via “Demanio”;
    c) gli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato inferiore o uguale a 75 q.;
    d) gli autoveicoli adibiti a pubblico servizio, comprese le autocisterne per la fornitura di acqua per uso domestico, per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano prodotti materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
    e) gli automezzi delle amministrazioni Comunali adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani, nonché quelli che, per conto delle stesse, effettuano il servizio (smaltimento rifiuti), purchè muniti di apposita documentazione all’uopo rilasciata;
    f) i veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari, esclusivamente per interventi di comprovata urgenza;
    g) i veicoli del servizio radiotelevisivo;
    h) i veicoli appartenenti alle Poste Italiane Spa, purchè debitamente contrassegnati o muniti di apposita documentazione;
    i) i veicoli utilizzati dagli Enti proprietari o concessionari delle strade per motivi urgenti di servizio.
    13. Disposizioni per i soggetti fisici e giuridici con sede nei Comuni della Costiera Amalfitana :
    E’ consentito il transito, con senso obbligatorio di marcia Positano/Vietri sul Mare agli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 75 q., agli autotreni ed autoarticolati di proprietà di soggetti fisici/giuridici con sede nei Comuni della Costiera Amalfitana.
    E’ consentito altresì il transito per gli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 75 q.
    autotreni ed autoarticolati di proprietà di soggetti fisici/giuridici residenti nei Comuni della Costiera Amalfitana nel senso di marcia Vietri/Positano dalle ore 24,00 alle ore 05,00 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e dei giorni di Pasqua,Pasquetta, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 1 e 2/11; nel periodo compreso tra il 01/07 e il 31/08 il transito sarà consentito esclusivamente dalle ore 02,00 alle ore 05,00. Eventuali richieste di deroga per il transito in fasce orarie diverse da quelle sopra indicate ed esclusivamente in giorni feriali, potranno essere presentate ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni di residenza i quali, di concerto con gli altri comandi di Polizia Municipale interessati dal transito di detti mezzi, potranno valutare la possibilità di concessione della deroga ai soggetti di cui sopra.
    Tale status dei residenti dovrà essere evidenziato da un cartello apposto in maniera visibile sul parabrezza anteriore lato destro di dimensioni altezza cm. 30 e larghezza cm. 25 riportante la lettera R in nero su fondo bianco con l’indicazione del nome del soggetto fisico titolare del mezzo, residenza ed indirizzo convalidati dal Comando della Polizia Municipale del Comune interessato.
    Eventuali deroghe per comprovate esigenze ed adeguatamente motivate a favore di soggetti fisici/giuridici proprietari di autobus di lunghezza superiore a 10,36, saranno rilasciate dai Comuni concedenti le relative licenze di trasporto.
    14. Eventuali deroghe per comprovate esigenze ed adeguatamente motivate non altrimenti risolvibili potranno essere presentate ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati al transito.
    15. E’ consentito a tutti i veicoli di cui ai punti 7, 8 e 12 il transito a doppio senso di marcia nel tratto dal Km. 28+020 (bivio di Agerola) al Km 29+800 (piazza F.Gioia di Amalfi) dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
    16. E’ consentita la libera circolazione, anche nei giorni festivi e prefestivi, dei bus turistici di lunghezza inferiore o uguale ai mt. 8,00;
    17. E’ consentito il transito in entrambi i sensi di marcia agli autocarri, agli autotreni ed autoarticolati diretti e/o provenienti dalle Cartiere di Minori e Maiori per l’approvvigionamento delle materie prime, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e dei giorni di Pasqua, Pasquetta, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 1 e 2/11;
    Nel periodo compreso tra il 01/07 al 7/08 e dal 23/8 al 31/8 il transito ai suddetti mezzi, sarà consentito esclusivamente dalle ore 1,00 alle ore 5,00 previa comunicazione ai comandi di polizia Municipale dei Comuni attraversati. Nel periodo compreso tra il 8/8 e il 22/8 il transito sarà consentito esclusivamente dalle ore 02:00 alle ore 05:00, previa comunicazione ai comandi di Polizia Municipale dei Comuni attraversati.

    A decorrere dal 1/12/2010 al 28/01/2011 è vigente la seguente disciplina del traffico, così come disciplinato dal punto 18 al punto 33, lungo la S.S.163 “Amalfitana” dal km 10+195, in tenimento del Comune di Positano, al Km 49+600 (bivio per Raito) in tenimento del Comune di Vietri Sul Mare, ad eccezione del tratto insistente nel centro urbano di Maiori:
    18. E’ vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, degli autobus turistici superiori a mt. 4,00 di altezza e superiore a mt. 12,00 di lunghezza;
    19. come al precedente punto 2;
    20. come al precedente punto 3;
    21. come al precedente punto 4;
    22. E’ vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, degli autobus turistici indipendentemente dalle loro dimensioni, nei giorni 8,24,25,26,31/12, 01 e 6/01/2011 eccetto per i soli autobus già presenti e in sola uscita dalla Costiera Amalfitana direzione Positano/Vietri, in possesso di deroga concessa dal comune che ha rilasciato licenza di trasporto, se trattasi di bus di proprietà di persone fisiche/giuridiche residenti nei comuni della Costiera Amalfitana o di autorizzazione rilasciata dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni in cui risiedono le strutture Alberghiere Turistiche ricettive, per gli autobus diretti a dette strutture;
    23. come al precedente al punto 6;
    24. E’ reso obbligatorio il senso unico di marcia in direzione Positano/Vietri sul Mare dalle ore 7,30 alle ore 24,00 per gli autobus di dimensioni inferiori a quelle indicate al punto 17 (e precisamente di altezza non superiore a mt. 4,00 e di lunghezza non superiore a mt. 12,00);
    25. come al precedente punto 8;
    26. come al precedente punto 9;
    27. come al precedente punto 11;
    28. come al precedente punto 12;

    29. Disposizioni per i soggetti fisici e giuridici con sede nei Comuni della Costiera Amalfitana
    E’ consentito il transito, con senso obbligatorio di marcia Positano/Vietri sul Mare agli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 75 q., agli autotreni ed articolati di proprietà di soggetti fisici/giuridici con sede nei Comuni della Costiera Amalfitana.
    E’ consentito altresì il transito per gli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 75 q. autotreni ed autoarticolati di proprietà di soggetti fisici/giuridici residenti nei Comuni della Costiera Amalfitana nel senso di marcia Vietri/Positano dalle ore 24,00 alle ore 05,00 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e dei giorni di 8,24,25,26, 31/12, 01/01 e 06/01/2011. Eventuali richieste di deroga per il transito in fasce orarie diverse da quelle sopra indicate ed esclusivamente in giorni feriali, potranno essere presentate ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni di residenza i quali, di concerto con gli altri comandi di Polizia Municipale interessati dal transito di detti mezzi, potranno valutare la possibilità di concessione della deroga ai soggetti di cui sopra.
    Tale status dei residenti dovrà essere evidenziato da un cartello apposto in maniera visibile sul parabrezza anteriore lato destro di dimensioni altezza cm.30 e larghezza cm. 25 riportante la lettera R in nero su fondo bianco con l’indicazione del nome del soggetto fisico/giuridico titolare del mezzo, residenza ed indirizzo convalidati dal comando della Polizia Municipale del Comune interessato.
    30. come al precedente punto 14.
    31. come al precedente punto 15.
    32. come al precedente punto 16.
    33. E’ consentito il transito in entrambi i sensi di marcia agli autocarri, agli autotreni ed autoarticolati diretti/provenienti dalle Cartiere di Minori e Maiori per l’approvvigionamento delle materie prime, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e dei giorni di 8,24,25,26, 31/12, 01 e 06/01/2011.
    La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante regolamentare segnaletica che sarà apposta dall’ANAS S.p.A. lungo la Statale, mentre è demandata ai Comuni, Provincia, ecc…..,l’apposizione della segnaletica sulle strade di pertinenza, secondo le rispettive competenze, dando la massima diffusione e pubblicità mediante idonea cartellonistica e depliants informativi.
    Sono incaricati a concorrere, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione della presente Ordinanza le Forze dell’Ordine, i Sindaci, i Comandi delle Polizie Municipali dei comuni di Salerno, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori,Minori, Positano,Praiano, Ravello,Scala,Vietri sul Mare,la Soc. Autostrade Meridionali e l’Amministrazione Provinciale di Salerno con il proprio corpo di polizia la quale è fin d’ora autorizzata a espletare anche lungo l’intera S.S. 163 i compiti derivanti dall’art. 12 del nuovo codice della strada.

    IL CAPO COMPARTIMENTO
    F.to ing. Francesco Caporaso